Renata, il tuo padrone ci ha provato… non disperare… forse forse è già pronto un DL per abolire il TAR. I sudditi Ghedini e Alfano già ci staranno lavorando… chissà… dai… non disperare… al massimo ti presenti alle elezioni con la più grande figura di M…. mai fatta nella storia della politica italiana. Faresti più bella figura se non ti candidassi, forse acquisiresti più voti…

Titolo della Foto: Aspetto le Motivazioni
La candidata del centro destra Renata Polverini spera ancora che una soluzione possa essere trovata grazie anche all’annunciato ricorso al Consiglio di Stato. Un ulteriore appello che pero’ deve fare i conti con i tempi stretti della campagna elettorale: l’eventuale riammissione della lista Pdl dovrebbe infatti essere decisa entro i 15 giorni precedenti il voto per permettere ai candidati di presentare i loro programmi agli elettori. Se i tempi non fossero rispettati si andrebbe verso un rinvio del voto. Per ora di certo c’e’ la decisione del Tar del Lazio che con un’ordinanza ha respinto la richiesta con la quale il Pdl contestava la decisione della Corte d’Appello di escludere la lista di Roma dalle elezioni regionali. Le motivazioni si sapranno solo il 6 maggio quando e’ stata fissata la discussione di merito sul ricorso del Pdl.
E il Ministro dell’Interno Roberto Maroni, “se il Tar decide che la lista e’ fuori, quella lista resta fuori nonostante il nostro decreto”.
Per i togati amministrativi del Lazio il decreto legge ’salva liste’ comunque non “puo’ trovare applicazione perche’ la Regione Lazio ha dettato proprie disposizioni in tema elettorale esercitando le competenze date dalla Costituzione. I giudici hanno sottolineato che non c’e’ prova che la documentazione per la presentazione della lista Pdl Roma fosse completa.
Lapidario il sindaco di Roma Gianni Alemanno: “c’e’ un rischio di elezioni a Roma profondamente alterate”. Certo, caro Sindaco, ma la colpa è data dalla vostra incompetenza…
Il Pdl pero’ andra’ comunque avanti… Oltre a percorrere la strada del ricorso al Consiglio di Stato oggi ha anche ripresentato in Tribunale la documentazione necessaria per presentare la lista del Pdl che il 27 febbraio non era stata consegnata. Secondo quanto prevede la legge, l’Ufficio elettorale ha 24 ore per ammettere la lista. Si trattera’ di vedere se la decisione del Tar di oggi pesera’ sull’eventuale ammissione la lista.
La lunga giornata dei ricorsi, e’ iniziata con l’avvocato Gianluigi Pellegrino che ha depositato per il Pd un atto di significazione che diffida la Commissione elettorale del Tribunale di Roma ad ammettere alla competizione elettorale la lista che piu’ tardi il Pdl avrebbe consegnato.
Tratto da RaiNews24

Lorenza Carlassare, professore emerito a Padova: non c’è un modo legale per sanare la situazione
Lorenza Carlassare, professore emerito a Padova, avverte: “Come costituzionalista sono molto restia a parlare dell’ultimo decreto del governo. È tutto illegittimo: il giurista non ha niente da dire perché non esiste un modo legale per sanare la situazione”.
Professoressa, il decreto è incostituzionale?
Sì, per molti versi. Ma c’è una prima cosa da dire: come si può sostenere che si tratta di una “norma di interpretazione autentica” ? Il provvedimento stabilisce che la presentazione delle liste può avvenire anche nel giorno non festivo successivo all’entrata in vigore del decreto. Cosa si interpreta qui? Questa è una disposizione nuova che introduce una proroga dei termini.
Cos’è precisamente una norma interpretativa?
È uno strumento che interviene quando c’è un contrasto e il governo sente la necessità di chiarire. Diceva il professor Pugiotto che il decreto-legge interpretativo si rivela un formidabile cavallo di Troia: consente l’intromissione dell’esecutivo nelle definizioni di cause pendenti, condizionate nel loro procedere dall’ interpretazione comandata retroattivamente. Queste norme di solito vengono emanate con forma di legge non di decreto e si pensa possano essere retroattive proprio perché non introducono nuove disposizioni ma illuminano su una legge già esistente. Però nel sancire una proroga di termini non c’è nessuna esegesi: abbiamo a tutti gli effetti una norma nuova e retroattiva in materia elettorale.
Il Consiglio dei ministri può con un decreto introdurre nuove regole elettorali?
La legge 400 dell’88 elenca alcune materie sottratte ai decreti legge, tra cui quella elettorale. Qual è l’obiezione un po’ squallida dei sostenitori dei decreti legge a ogni costo? Che la legge 400 è una legge ordinaria quindi ha la stessa forza di un decreto. Ma il mio discorso è più radicale. La legge 400 non è nuova, rende semplicemente più chiari i principi costituzionali. C’è una riserva di legge: le norme elettorali - cioè le regole del gioco - non possono essere fatte dal governo, devono essere definite dal Parlamento. In quelle materie – è mia ferma convinzione e l’ho sostenuto anche in sede scientifica – il decreto legge dev’essere escluso.
Il primo profilo di illegittimità riguarda la proroga del termine per la presentazione delle liste. Ce ne sono altri?
La maggioranza vuole orientare l’interpretazione che il Tar deve dare a una legge. Il governo non può suggerire, anzi imporre, ai giudici come interpretare la legge: è inammissibile. Ma non è finita.
Cioè?
C’è il contenuto di questo decreto. Si spiega che “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale”. Ora, l’ingresso nei locali del tribunale è un fatto giuridicamente privo di significato. Entrare non vuol dire avere la documentazione. Io posso entrare e avere buste vuote.
Poi c’è la questione delle firme.
Il decreto dice: “La regolarità dell’autenticazione delle firme non è inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell’autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purché autorizzata”. E’ chiaro che non si tratta di formalità: può addirittura mancare il timbro o la certezza dell’autorità autenticante.
Il presidente Napolitano ha firmato proprio perché si trattava di una norma interpretativa. Era obbligato a farlo?
Probabilmente il capo dello Stato si è fatto carico del problema di mandare i cittadini alle urne senza una parte politica. Ma bisogna andare a ritroso per capire. C’è una assoluta e continua mancanza di rispetto per le regole da parte della maggioranza.
Il governo ha detto: la sostanza deve prevalere sulla forma. Cosa ne pensa?
Nel diritto la forma quasi sempre è sostanza. Facciamo un esempio: se lei deve presentarsi a un concorso e non arriva in tempo perché si fa male per la strada, anche in questo caso noi potremmo dire che la sostanza deve prevalere sulla forma. L’esercizio di qualsiasi diritto o potere ha delle modalità tra cui c’è sempre un termine temporale. E questi sono tutti termini perentori. Perché non stiamo parlando di dettagli: avere o no la certezza che la firma sulle schede sia di una determinata persona, un cittadino elettore in possesso dei diritti per farlo, non è una minuzia burocratica.
Il decreto legge deve essere convertito in legge. E se non succede?
E’ difficile che accada. Queste Camere sono obbedienti, lo ha detto anche il premier in campagna elettorale parlando di un “parlamento di figuranti”. Che quindi convertirà il decreto. Ma se non dovesse essere così, tutto perderebbe efficacia.
Le elezioni però ci sarebbero già state. Che effetto avrebbe sul voto?
Noi insegniamo questo: il decreto legge, lo dice l’articolo 77 della Carta, se non convertito perde efficacia dall’inizio. Ed è come se non fosse mai sorto. Ma forse sbagliamo noi: ho l’impressione che i costituzionalisti è meglio che tacciano sempre.
Da il Fatto Quotidiano del 7 marzo
Mi piacerebbe anche inserire La Firma di Sarajevo… ma inserirò il tutto nel mio prossimo post… oggi ho preso Ad Personam, l’ultima opera di Marco Travaglio, che consiglio a tutti…




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