E’ di pochi giorni una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce cosa èpossibile scaricare e cosa no…. mi spiego meglio… nella precisione… stabilisce cosa è reato e cosa no utilizzando il Peer To Peer o il file-sharing…
La cassazione con sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007 ha assolto due giovani accusati di pirateria informatica per avere scaricato attraverso software p2p film e musica.
Per la precisione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da due studenti torinesi, condannati in appello ad una pena detentiva, sostituita da un’ammenda, per avere “duplicato abusivamente e distribuito” programmi, giochi per playstation e film, redistribuendoli successivamente attraverso un server FTP “privato” Quindi diciamo che c’è più che il semplice scarico senza scopo di lucro, diciamo per uso personale, ma c’è anche il tentativo di divulgazione attraverso sistemi informatici.
L’interpretazione della Corte, che del resto non fa che attenersi alla lettura delle norme in vigore, si muove d’altronde sulla linea di molte altre sentenze che, soprattutto in Europa, hanno recentemente dato dei duri colpi alle interpretazioni più restrittive promosse dalle associazioni dei discografici e delle majors cinematografiche.
Per la Cassazione “deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall’accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server Ftp”. :-) ![]()
Domani tutti a fare server FTP!!!! :-) (Dai scherzo!!!!) ![]()
Per “fine di lucro”, infatti, “deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere.
Di fatto, i due studenti, avvalendosi di un computer in funzione presso l’associazione studentesca del Politecnico di Torino, avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un archivio on line di dati e programmi, raggiungibile da un normale indirizzo ip, dal quale una “community” di utenti era libera di attingere in cambio, a sua volta, del rilascio di altro materiale, senza dover quindi pagare alcuna somma in denaro.
Vediamo cosa prevede la normativa attuale…
Ad oggi le due disposizioni di legge si sono “assestate” sulle seguenti versioni: l’art. 171 bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
L’art. 171 ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
Nello specifico dei 2 studenti…
La Corte di Cassazione ha anzitutto escluso la configurabilità del reato di duplicazione abusiva - e quindi il reato di cui all’art. 171 bis - in quanto la duplicazione non è operazione propedeutica al download, ma concetto ben diverso. Difatti la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi si era salvato il programma prelevando i files necessari dal server su cui erano disponibili.
Per quanto concerne invece il reato di cui all’art. 171 ter, essendo che nello stesso è previsto quale elemento costitutivo del reato il fine di lucro, secondo la Corte di Cassazione è possibile escludere tale fine nel caso di specie.
Difatti il legislatore, che più volte è intervenuto nella legge a tutela del diritto d’autore alternando nei vari reati i fini di lucro a quelli di profitto, ha messo in risalto la netta distinzione tra i due concetti.
Lo scopo di lucro è rintracciabile laddove vi sia il perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; lo scopo di profitto include ogni mero vantaggio morale. In questo caso la messa a disposizione dei programmi mediante attività di download non configura alcun lucro (elemento richiesto dal 171 ter) poiché le attività sono state effettuate gratuitamente.
Decisione finale: la Corte di Cassazione ha annullato le precedenti sentenze di condanna degli imputati, ritenendo che la fattispecie oggetto del processo non costituisca fatto previsto dalla legge.
Sentenza che farà sicuramente discutere e che evidenzia ancora una volta come in materia ci sia tanta ma tanta confusione… penso che di casi come questo l’Italia ne è piena… non credete?
Info tratte da: Punto-Informatico




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